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Le nuove forme di garanzia sui finanziamenti bancari previste dal Dl 59/2016. Parte III°

Le nuove forme di garanzia sui finanziamenti bancari previste dal Dl 59/2016. Parte III°

Trasferimento condizionato L’accordo prevede che questa tipologia di contratto sia accompagnata da condizioni di favore nell’erogazione del prestito, che possono riguardare l’ammontare del finanziamento, la durata (con possibilità di arrivare a 30 anni), il costo. Questo vale in particolare per i nuovi contratti. Per quanto riguarda invece i finanziamenti già in essere, a cui si applica successivamente la clausola relativa al trasferimento condizionato del bene immobile, si prevedono condizioni di favore per l’impresa come l’aumento della durata del finanziamento, anche qui con possibilità di giungere fino a trenta anni in relazione alla tipologia di immobile dato a garanzia. In questo caso, si può prevedere un aumento del tasso di interesse che però deve assicurare una riduzione apprezzabile della rata e tenga conto della struttura per scadenza dei tassi. Le condizioni sopra descritte di applicano anche in caso di surroga.

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