Scatta il reato di stalking nei confronti del partner che, a seguito di separazione, assume un atteggiamento molesto e persecutorio verso l'ex. Ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Risponde infatti penalmente del delitto di stalking (art. 612 bis) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La norma oggi consente di attribuire la giusta rilevanza penale a simili comportamenti troppo spesso minimizzati, o addirittura tollerati dalla coscienza sociale evidenziandone il disvalore sociale prima ancora che giuridico.