Il contratto di mutuo condizionato, pur recando la forma dell’atto pubblico, è inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, non documentando un credito dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall’art. 474 c.p.c. Il mutuo,infatti, secondo il codice civile, è un contratto reale, un contratto cioè la cui peculiarità è quella di perfezionarsi con la datio rei, e non per l’effetto del mero consenso espresso dalle parti nei modi di legge. Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo,sarà necessario verificare se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. Qualora il contratto di mutuo, dunque, preveda che la somma mutuata sia rimasta indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria, il contratto di mutuo, che per definizione dovrebbe essere reale, diventa in realtà un contratto condizionato e, pertanto, difetta della immediata consegna del denaro dal mutuante al mutuatario, posticipando necessariamente ad un momento futuro ed incerto il perfezionamento negoziale.